Il minimo indispensabile può nuocere alla salute.
Le cadute dall’alto sono sempre state un problema, e continuano ad esserlo.
Il dibattito sulla interpretazione delle norme è sempre aperto, ma non deve sfuggire che il legislatore ha sempre finalizzato l’applicazione delle misure di sicurezza esplicitamente alla eliminazione “dei pericoli di caduta di persone o di cose”.
Si parte dal DPR 164/56, si arriva al D.lgs. 626/94, poi al D.lgs. 494/96 ed infine al D.lgs. 81/2008, si susseguono nuove definizioni, sostanzialmente allineate, caratterizzate da continuità, ad evidenza che lo scopo del legislatore non è mai cambiato.
Con la sua caratteristica indole prescrittiva il DPR 164/56 disponeva che “nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose“.
Ad oggi, le disposizioni cogenti sono dettate dal D.lgs. 81/2008, che intende per lavoro in quota “un’attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile”.
L’art.122 del D.lgs 81/2008 prescrive che “nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell’allegato XVIII”.
La continuità con l’art. 16 del del DPR 164/56 abrogato emerge chiaramente.
Ad fine di evitare interpretazioni arriva il D. Lgs. 106 del 2009, correttivo ed integrativo del D. Lgs. n. 81/2008, che modifica così l’art. 122 del D.lgs. 81/2008:
“nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell’allegato XVIII”.
E’ facilmente rilevabile che l’espressione “nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2 devono essere adottate”, presente nel testo originario, è stata sostituita con l’espressione “nei lavori in quota, devono essere adottate”.
Sulla base delle considerazioni fatte, accade di riscontrare, nella realtà, un solido ancoraggio all’espressione “superiore ai m 2″ come se l’obbligo di realizzare la protezione dei posti di lavoro fosse prescritta solo a partire dalla quota di 2m dal piano di riferimento.
Non è escluso dalla norma, che si debbano valutare i rischi cui si espone un lavoratore che durante l’attività lavorativa si trovi ad occupare una postazione, anche temporanea, posta sotto quota, ovvero poco al di sotto dei 2 m., che comunque potrebbe considerarsi come sopraelevata.
Allora partiamo da un presupposto:
Una buona valutazione dei rischi può essere compiuta anche facendo riferimento a dati statistici.
Le disposizioni dettate dalle norme non sono sufficienti di per se a fornire una garanzia assoluta, non tengono conto di tutte le variabili che potrebbero condizionare un lavoro e che la norma stessa chiede di valutare.
Esistono tantissime lavorazioni compiute sotto quota limite, che espongono i lavoratori a danni gravissimi, compiute in assenza di protezioni e secondo alcuni, nel rispetto della norma.
La realtà, è noto, si scontra spesso con le teorie e le ipotesi o peggio, con le conseguenze materiali, risultato di valutazioni sommarie e incomplete, legate più ad una misura che alla gravita delle conseguenze.
Quando si parla di cadute dall’alto, una valutazione oggettiva deve necessariamente tener conto dei danni (magnitudo), che il corpo intero può subire, ed in modo particolare il capo, quella parte del corpo che dalla quota di riferimento può mediamente trovarsi ad un’altezza di ben oltre i 2m dal piano di riferimento.
Trascurare questo aspetto è un atto grave, in caso di incidente, potremmo essere ritenuti responsabili di aver compiuto una valutazione sommaria e irresponsabile, e di non aver predisposto le necessarie misure di tutela.
Le cadute dall’alto da medio-piccola altezza, sono in grado di generare lesioni gravissime ed inabilità permanente.
Le conseguenze traumatiche della caduta dall’alto dipendono da due cause principali, dall’urto del corpo contro il piano di arresto o contro ostacoli in traettoria, e dall’improvvisa decelerazione, con riferimento alle caratteristiche di rigidità del piano di arresto e alla velocità acquisita dal corpo in relazione all’altezza.
Tanto per fare un esempio “sottoquota”, la caduta da solo un metro (1 m) verso il piano di riferimento, consente al corpo di raggiungere una velocità di circa 15,9 Km/h, in appena 0,45s, in queste condizioni l’arresto del corpo avviene con una forza pari a 12,3kN (1254 kg).
Cadendo da 2m, il corpo raggiunge la velocità di circa 22,5 km/h, in circa 0,64s, generando una forza di impatto pari a 17,8 kN (1780 kg).
Il corpo non è progettato per subire simili decelerazioni, gli organi interni possono danneggiarsi seriamente e i legamenti sospensori lacerarsi.
E’ per questo che per “assorbire” gran parte di questa energia ci equipaggiamo normalmente di dissipatori di energia, in grado di limitare a 6kN la forza di impatto al suolo.
Le lesioni da precipitazione sono molteplici ed hanno la caratteristica di essere più numerose nelle sedi che urtano direttamente contro il suolo.
Le lesioni più trascurabili, ma non meno degne di nota, sono quelle cutanee esterne, prevalentemente ferite lacero-contuse da urto diretto contro ostacoli, ferite da escoriazioni o strisciamento, e nei casi gravi ferite conseguenti la frattura ossea esposta.
Le lesioni più gravi sono quelle scheletriche, in primis si evidenzia la frattura cosi detta a mappamondo del cranio, la frattura ad anello della base del cranio attorno al forame occipitale del cranio, la frattura del calcagno, del collo femorale e della branca ischio-pubica.
Le lesioni gravissime sono quelle viscerali, tipiche da decelerazione, rottura dell’arco aortico, del fegato, della milza e dei reni, lungo i rispettivi legamenti, in ogni caso le conseguenze dipenderanno anche dallo stato del soggetto, se cosciente o incosciente.
Spesso, uno stato di rilassamento del corpo, può rendere meno gravi gli effetti dell’impatto specie nel caso di precipitazioni da medio-piccola altezza. (1,5-2,5m)
Quindi praticamente cosa dobbiamo fare?
- definire il contesto, tenere conto di tutti gli elementi che lo caratterizzano, valutare anche le conseguenze dei rischi legati ad attività “sottoquota”
- valutare i rischi, stimarne la probabilità di accadimento e la gravità in relazione al contesto. Un incidente con conseguenze gravissime, anche se ritenuto improbabile, deve essere sempre considerato una priorità nella programmazione delle misure di miglioramento, e nell’adozione dei DPC o DPI.
- identificare quindi le misure di prevenzione e protezione da attuare
- definire le misure e i soggetti incaricati all’ attuazione.
E’ nostro dovere raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati, non dimentichiamone il valore.
Se agiamo col fine di evitare una conseguenza avversiva, il nostro comportamento ci sta conducendo verso l’obiettivo.
Alessandro Medini